| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
D. 13/08/20028. La zona C, di riserva parziale, comprende il residuo tratto di mare all'interno del perimetro dell'area marina protetta, riportato nella cartografla allegata al presente Decreto. 9. In zona C, oltre a quanto indicato al comma 1, sono vietati a) la navigazione a motore, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 7, lettera d), e 10, lettera b)e c) b) l'ancoraggio, fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 10, lettera d) c) l'ormeggio, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, e 7 lettera e) d) la pesca professionale, fatto salvo quanto previsto dal comma 7, lettera f) e) il pescaturismo, fatto salvo quanto previsto dal comma 7, lettera g) f) la pesca sportiva g) la pesca subacquea. 10. In zona C, oltre a quanto indicato ai commi 4 e 7 sono consentiti a) la navigazione a remi e a vela fatto salvo quanto previsto al comma 11 b) la navigazione a motore a natanti ed imbarcazioni, cosi come definiti ai sensi della Legge 16 giugno 1994 n. 378, disciplinata dal soggetto gestore sentita la Commissione di riserva e comunque a velocità non superiore a 10 nodi, fatto salvo quanto previsto al comma 11 c) la navigazione a motore, fatto salvo quanto previsto al comma 11, autorizzata e disciplinata dal soggetto gestore, sentita la Commissione di riserva, alle sole navi adibite al trasporto collettivo che effettuano visite guidate, e comunque a velocità non superiore a 10 nodi, privilegiando le imprese aventi sede legale, alla data del presente Decreto, nei comuni di Porto Torres e Stintino d) l'ancoraggio ai natanti e alle imbarcazioni a vela e a remi, come disciplinato dal soggetto gestore in zone appositamente individuate, sentita la Commissione di riserva, compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali. 11. Nello specifico tratto di mare denominato "Passaggio dei Fornelli", che si estende da Punta Salippi a Punta Barbarossa, la navigazione è consentita ad una velocità non superiore ai 3 nodi. 12. Le attività elencate ai commi 4, 7, 10 e 11, sono provvisoriamente consentite e, laddove previsto, disciplinate dal soggetto gestore fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 8 del presente Decreto. Art. 5. 1. La gestione dell'area marina protetta "Isola dell'Asinara" è affidata ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste, anche consorziati tra loro, ai sensi dell'art. 2, comma 37, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426 e dell'art. 17, comma 4, della Legge 23 marzo 2001, n. 93. Art. 6. 1. All'onere derivante dalle prime spese relative all'istituzione dell'area marina protetta "Isola dell'Asinara" si fa fronte, per la progettazione e l'installazione dei segnalamenti, oltre a quant'altro necessiti a dare precisa conoscenza della delimitazione dell'area naturale marina protetta e della sua ripartizione nonchè per le spese di primo avviamento, ivi comprese quelle relative alla stampa e alla diffusione di opuscoli illustrativi e divulgativi con i fondi impegnati con il Decreto direttoriale n. 508 del 31 dicembre 2001, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio il 16 gennaio 2002 n. impegno 11048 clausola l e 2. 2. Successivamente si provvederà ad assegnare, per ciascun esercizio finanziario 2002, 2003 e 2004, tenendo presenti gli attuali stanziamenti di bilancio, sul capitolo 2756 dell'unità previsionale di base 5.1.2.1 "Difesa del mare", la somma non inferiore a Euro 258.228,45 (duecentocinquantottomiladuecentoventotto/45) per le attività finalizzate alla gestione ordinaria dell'area naturale marina protetta. 1. La sorveglianza nell'area marina protetta, ai sensi dell'art. 19, comma 7, della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato dall'art. 2, comma 17 della Legge 9 dicembre 1998, n. 426, è effettuata dalla Capitaneria di porto competente, nonchè dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area. 2. Il soggetto gestore potrà avvalersi del personale del Corpo forestale della regione autonoma della Sardegna per le attività all'interno dell'area marina protetta, sulla base del contingente di personale a tal fine determinato dalla stessa regione. Art. 8. 1. Il regolamento dell'area marina protetta "Isola dell'Asinara", formulato entro centottanta giorni dall'individuazione del soggetto delegato alla gestio- ne, anche sulla base dell'esperienza condotta nell'applicazione delle mi- sure e delle eventuali discipline provvisorie di cui all'art. 4, commi 4, 7, 10 e 11, sarà approvato, sentita la regione autonoma della Sardegna, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi del combinato disposto dall'art. 28, commi 6 e 7, della Legge 31 dicembre 1982, n. 979, e dall'art. 19, comma 5, della Legge 6 dicembre 1991, n. 394. 2. Nel suddetto regolamento potrà essere prevista l'istituzione di un comitato tecnico-scientifico con compiti di ausilio al soggetto gestore e alla Commissione di riserva. In tale organismo dovrà essere assicurata una qualificata rappresentanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e della regione autonoma della Sardegna. Art. 9. 1. Le disposizioni del presente Decreto, per quanto attiene alla perimetrazione e alle finalità indicate, potranno essere oggetto di riconsiderazione per ragioni scientifiche e di ottimizzazione della gestione sotto il profilo socioeconomico volto al perseguimento dello sviluppo sostenibile delle aree interessate. Roma, 13 agosto 2002 Il Ministro: Matteoli Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2002, Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 174 Allegato |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact |
2008-2011©
|